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Verbale di Accordo Telemaco Portabilità contributo datoriale – CCNL TLC 28.10.26

29 Ottobre 2026 | News, Telecomunicazione

Verbale di Accordo
Addì 28 ottobre 2026, presso la sede di Assotelecomunicazioni – Asstel
Tra
Assotelecomunicazioni Asstel
e
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC-UIL
(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)
Premesso che
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Le disposizioni contrattuali vigenti per i dipendenti di aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC), individuano nel “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i dipendenti delle Aziende di Telecomunicazione Telemaco” la forma pensionistica collettiva di riferimento per la categoria.
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L’art. 52 del vigente CCNL TLC dispone, infatti, che i dipendenti a cui si applica il contratto collettivo sono destinatari del “Fondo Telemaco” secondo quanto previsto dalla regolamentazione del Fondo medesimo.
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Il 30 Aprile 2003 tra Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in attuazione dell’Art. 52 del CCNL TLC, hanno stipulato, l’Accordo sindacale con il quale il Fondo Telemaco ha assunto le caratteristiche di Fondo Pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Con tale accordo le Parti stipulanti hanno stabilito misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo.
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Nell’Accordo del 30 aprile 2003 è stato, tra l’altro, stabilito che “l’obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dalle Aziende esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.”
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L’ammontare del contributo datoriale destinato al Fondo Telemaco è stato successivamente incrementato dall’Accordo del 9 luglio 2007 e dagli accordi di rinnovo del CCNL TLC del 12 novembre 2020 e dell’11 novembre 2025, senza modificare il presupposto essenziale cui tale contribuzione è collegata: l’iscrizione del lavoratore al Fondo negoziale Telemaco.
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Le Parti, in ragione delle novità normative apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005 condividono l’esigenza di preservare il ruolo della contrattazione collettiva quale fonte istitutiva e regolatrice del contributo datoriale alla previdenza complementare e, nel quadro della disciplina vigente, di ribadire con chiarezza la volontà negoziale già espressa negli accordi richiamati. Tale principio ha trovato espressione anche nella contrattazione di secondo livello.
– Le Parti, aderiscono alla lettura di Confindustria, CGIL, CISL, UIL nell’Avviso Comune del
26 maggio 2026, secondo cui la ratio del combinato disposto dell’art 8, commi 1 e 2 e dell’art.
14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, unitamente al principio
dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del
datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale e che,
pertanto, una diversa destinazione, semmai, dovrebbe essere individuata dal CCNL di
riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta.
– Le Parti confermano, quindi, che la portabilità del contributo datoriale in fase di trasferimento
da fondi negoziali a forme pensionistiche private (fondi aperti e PIP) è consentita solo se
espressamente prevista dal CCNL TLC. In assenza di tale previsione, il datore di lavoro non
è tenuto a trasferire il proprio contributo verso fondi forme pensionistiche diverse da quella
negoziale di riferimento.
Tutto ciò premesso, le Parti confermano e convengono quanto segue
– Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
– Le Parti confermano che, sin dall’Accordo del 30 aprile 2003, il contributo a carico del datore
di lavoro è riconosciuto quale contribuzione di fonte collettiva specificamente destinata a
Telemaco e inscindibilmente collegata all’adesione e alla permanenza del lavoratore nel
Fondo.
– Pertanto, le Parti confermano che nessun contributo datoriale previsto dalle fonti collettive
istitutive di Telemaco è dovuto, né può essere richiesto come equivalente economico o
trattamento sostitutivo, in favore del lavoratore che non aderisca al Fondo Telemaco o che
trasferisca la propria posizione a una forma pensionistica diversa da quella prevista dal CCNL
TLC.
– Con il presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni sopra
richiamate costituiscono interpretazione autentica della disciplina del CCNL TLC relativa alla
contribuzione datoriale al Fondo Telemaco e comunque confermano che l’obbligo del
contributo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori
iscritti a detto Fondo e finché permanga l’iscrizione.
– Il presente Accordo costituisce parte integrante del CCNL TLC ed è allegato al medesimo.